Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «minaccia per la salute pubblica»: una minaccia per la salute pubblica quale definita all’, punto 21), del regolamento (UE) 2016/399; 2) «verifica»: la verifica quale definita all’, punto 5), del regolamento (UE) 2019/817; 3) «identificazione»: l’identificazione quale definita all’, punto 6), del regolamento (UE) 2019/817; 4) «cittadino di paese terzo»: un cittadino di paese terzo quale definito all’, punto 6), del regolamento (UE) 2016/399; 5) «apolide»: una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione; 6) «dati Europol»: i dati Europol quali definiti all’, punto 16), del regolamento (UE) 2019/817; 7) «rappresentante»: una persona fisica o un’organizzazione, ivi compresa un’autorità pubblica, nominata dalle autorità o dagli organismi competenti a rappresentare e assistere un minore non accompagnato nonché ad agire, se del caso, a suo nome; 8) «dati biometrici»: i dati biometrici quali definiti all’, punto 11), del regolamento (UE) 2019/817; 9) «minore»: il cittadino di paese terzo o l’apolide di età inferiore ai 18 anni; 10) «autorità preposte agli accertamenti»: tutte le autorità competenti designate a norma del diritto nazionale per svolgere uno o più compiti previsti dal presente regolamento, ad eccezione dei controlli dello stato di salute di cui all’, paragrafo 1; 11) «minore non accompagnato»: il minore che giunge nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando tale minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro; 12) «trattenimento»: il confinamento di una persona da parte di uno Stato membro in un determinato luogo, dove tale persona è privata della libertà di circolazione; 13) «banche dati Interpol»: le banche dati Interpol quali definite all’, punto 17), del regolamento (UE) 2019/817; 14) «operazioni di ricerca e soccorso»: le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo, Germania, il 27 aprile 1979.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1356:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo