rappresentante

Questo termine è definito da 10 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

la persona che agisca per conto di un’organizzazione che rappresenta il minore non accompagnato in qualità di tutore, la persona che agisca per conto di un’organizzazione nazionale responsabile dell’assistenza ai minori e del loro benessere, o qualunque altro idoneo rappresentante, nominato nell’interesse superiore del minore

Fonte: dir-2005-12-01-85art. 2

la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di rappresentanza nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva

Fonte: dir-2013-06-26-32art. 2

la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione la quale è esplicitamente designata ad agire per conto di un soggetto ad impatto critico o ad alto impatto non stabilito nell’Unione ma che fornisce servizi a soggetti nell’Unione e alla quale l’autorità competente o il CSIRT può rivolgersi anziché rivolgersi al soggetto riguardo agli obblighi che a questi incombono a norma del presente regolamento

Fonte: reg-2024-03-11-1366art. 3

una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione espressamente designata ad agire per conto di un fornitore di servizi DNS, un registro dei nomi TLD, un soggetto che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio, un fornitore di servizi di cloud computing, un fornitore di servizi di data center, un fornitore di reti di distribuzione dei contenuti, un fornitore di servizi gestiti, un fornitore di servizi di sicurezza gestiti, o un fornitore di mercato online, di un motore di ricerca online o di una piattaforma di servizi di social network che non è stabilito nell'Unione, a cui l'auto

Fonte: dir-2022-12-14-2555art. 6

la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento

Fonte: reg-2013-06-26-604art. 2

la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario

Fonte: reg-2024-05-14-1351art. 2

la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento

Fonte: reg-2016-04-27-679art. 4

una persona fisica o un’organizzazione, ivi compresa un’autorità pubblica, nominata dalle autorità o dagli organismi competenti a rappresentare e assistere un minore non accompagnato nonché ad agire, se del caso, a suo nome

Fonte: reg-2024-05-14-1356art. 2

la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolverne le funzioni nei confronti del minore non accompagnato, in conformità della presente direttiva

Fonte: dir-2013-06-26-33art. 2

una persona fisica o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica nominata dalle autorità competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere e agire per conto di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale di tale minore non accompagnato, in modo tale che il minore non accompagnato possa godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva

Fonte: dir-2024-05-14-1346art. 2
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