Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, TFUE e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell’, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);
2)
«apolide»: chi non è considerato da nessuno Stato come proprio cittadino in applicazione della propria legislazione;
3)
«domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione della volontà di richiedere la protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
4)
«richiedente»: il cittadino di paese terzo o l’apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
5)
«esame di una domanda di protezione internazionale»: l’esame della ricevibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità dei regolamenti (UE) 2024/1348 e (UE) 2024/1347, escluse le procedure volte a determinare lo Stato competente in conformità del presente regolamento;
6)
«ritiro di una domanda di protezione internazionale»: il ritiro, esplicito o implicito, di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;
7)
«beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di paese terzo o l’apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell’, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347;
8)
«familiare»: i soggetti seguenti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio di uno Stato membro, purché la famiglia fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri:
a)
il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui il richiedente abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;
b)
un figlio minore delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che il medesimo non sia coniugato e indipendentemente dal fatto che sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;
c)
se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l’adulto;
d)
se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per tale beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario;
9)
«parente»: la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;
10)
«minore»: il cittadino di paese terzo o l’apolide di età inferiore ai 18 anni;
11)
«minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;
12)
«rappresentante»: la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;
13)
«titolo di soggiorno»: un permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all’interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell’ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l’esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;
14)
«visto»: l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l’ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri, compresi:
a)
l’autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, necessaria per l’ingresso ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore a 90 giorni;
b)
l’autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, necessaria per l’ingresso a fini del transito o ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c)
l’autorizzazione o la decisione valida per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;
15)
«diploma o qualifica»: un diploma o una qualifica ottenuti e attestati in uno Stato membro in esito a un periodo di studi di almeno un anno accademico nel territorio di uno Stato membro nell’ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale almeno equivalente al livello 2 della classificazione internazionale standard dell’istruzione, gestito da un istituto di istruzione a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ad esclusione della formazione online o di altre forme di apprendimento a distanza;
16)
«istituto di istruzione»: un istituto di istruzione o di formazione professionale, pubblico o privato, stabilito in uno Stato membro e riconosciuto da tale Stato membro in conformità del proprio diritto nazionale o della propria prassi amministrativa nazionale sulla base di criteri trasparenti;
17)
«fuga»: l’azione con la quale l’interessato non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio:
a)
lasciando il territorio di uno Stato membro senza il permesso delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà dell’interessato;
b)
omettendo di notificare l’assenza da un particolare centro di accoglienza, o dall’area di residenza assegnata, ove ciò sia richiesto da uno Stato membro; o
c)
non presentandosi dinanzi alle autorità competenti, ove ciò sia richiesto da tali autorità;
18)
«rischio di fuga»: la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un interessato sottoposto alle procedure previste dal presente regolamento possa fuggire;
19)
«Stato membro beneficiario»: lo Stato membro che beneficia di contributi di solidarietà di cui alla parte IV del presente regolamento;
20)
«Stato membro contributore»: lo Stato membro che fornisce o è obbligato a fornire contributi di solidarietà a uno Stato membro beneficiario conformemente alla parte IV del presente regolamento;
21)
«trasferimento»: l’attuazione di una decisione adottata a norma dell’;
22)
«ricollocazione»: il trasferimento di un richiedente o di un beneficiario di protezione internazionale dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore;
23)
«operazioni di ricerca e soccorso»: le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
24)
«pressione migratoria»: una situazione causata da un numero di arrivi via terra, aria o mare o di richieste di cittadini di paesi terzi o apolidi tale da dare luogo a obblighi sproporzionati per uno Stato membro, tenuto conto della situazione generale nell’Unione, anche in presenza di un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato, e che richiede un’azione immediata, in particolare sotto forma di contributi di solidarietà a norma della parte IV del presente regolamento; tenendo conto delle specificità della posizione geografica di uno Stato membro, la «pressione migratoria» comprende le situazioni in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi o il rischio di tali arrivi, anche qualora tali arrivi derivino da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso o da movimenti non autorizzati tra gli Stati membri di cittadini di paesi terzi o apolidi;
25)
«situazione migratoria significativa»: una situazione diversa dalla pressione migratoria in cui l’effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e passati, di cittadini di paesi terzi o apolidi porta un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato a raggiungere i limiti della sua capacità;
26)
«condizioni di accoglienza»: condizioni di accoglienza quali definite all’, punto 6), della direttiva (UE) 2024/1346;
27)
«persona ammessa»: la persona che uno Stato membro ha accettato ai fini dell’ammissione a norma del regolamento (UE) 2024/1350 o nell’ambito di un programma nazionale di reinsediamento al di fuori del quadro di tale regolamento;
28)
«coordinatore UE della solidarietà»: la persona nominata dalla Commissione a norma dell’ del presente regolamento e a cui è stato affidato il mandato di cui allo stesso articolo.
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