Questo termine è definito da 6 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
a) un «visto per soggiorno di breve durata», quale definito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen
Fonte: reg-2008-07-09-767 — art. 4 →l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l’ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni: — «visto per soggiorno di lunga durata»: l’autorizzazione o la decisione, emessa da uno degli Stati membri conformemente al suo diritto interno o al diritto dell’Unione, necessaria per l’ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore ai tre mesi, — «visto per soggiorno di breve durata»: l’autorizzazione o la decisione eme
Fonte: reg-2013-06-26-604 — art. 2 →un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n
Fonte: reg-2018-11-14-1806 — art. 2 →l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l’ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri, compresi: a) l’autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, necessaria per l’ingresso ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore a 90 giorni
Fonte: reg-2024-05-14-1351 — art. 2 →un permesso rilasciato o una decisione presa dal Pakistan o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale
Fonte: dec-2010-10-07-649 — art. 1-6 →autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini: a) del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri
Fonte: reg-2009-07-13-810 — art. 2 →