Art. 1

Definizioni

In vigore dal 7 ott 2010
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni: a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca; b) «cittadino di uno Stato membro»: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro; c) «cittadino pakistano»: chiunque abbia la cittadinanza del Pakistan; d) «cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella del Pakistan o di uno degli Stati membri; e) «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza; f) «permesso di soggiorno»: permesso di qualunque tipo, rilasciato dal Pakistan o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul territorio dello Stato che lo ha rilasciato; g) «visto»: un permesso rilasciato o una decisione presa dal Pakistan o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale; h) «Stato richiedente»: lo Stato (il Pakistan o uno degli Stati membri), che presenta una domanda di riammissione ai sensi degli o una domanda di transito ai sensi dell'; i) «Stato richiesto»: lo Stato (il Pakistan o uno degli Stati membri) a cui è presentata una domanda di riammissione ai sensi degli o una domanda di transito ai sensi dell'. SEZIONE I OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE
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