Art. 1
Definizioni
In vigore dal 7 ott 2010
Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:
a)
«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;
b)
«cittadino di uno Stato membro»: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;
c)
«cittadino pakistano»: chiunque abbia la cittadinanza del Pakistan;
d)
«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella del Pakistan o di uno degli Stati membri;
e)
«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
f)
«permesso di soggiorno»: permesso di qualunque tipo, rilasciato dal Pakistan o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul territorio dello Stato che lo ha rilasciato;
g)
«visto»: un permesso rilasciato o una decisione presa dal Pakistan o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
h)
«Stato richiedente»: lo Stato (il Pakistan o uno degli Stati membri), che presenta una domanda di riammissione ai sensi degli o una domanda di transito ai sensi dell';
i)
«Stato richiesto»: lo Stato (il Pakistan o uno degli Stati membri) a cui è presentata una domanda di riammissione ai sensi degli o una domanda di transito ai sensi dell'.
SEZIONE I
OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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