Art. 4
Principi
In vigore dal 7 ott 2010
1. Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità degli obblighi di cui agli è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.
2. Fatti salvi l', paragrafo 1 e l', paragrafo 1, non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio valido e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.
3. Non è consentita la riammissione sulla base esclusiva di elementi di prova prima facie della cittadinanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:649:oj#art-4-9