Art. 4

Principi

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità degli obblighi di cui agli è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto. 2.   Fatti salvi l', paragrafo 1 e l', paragrafo 1, non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio valido e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto. 3.   Non è consentita la riammissione sulla base esclusiva di elementi di prova prima facie della cittadinanza.
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Principi (Art. 4 Decisione (UE) 2010/649) — Testo vigente | Portale Normativo