Art. 8

Termini

In vigore dal 7 ott 2010
1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli. 2.   Alla domanda di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 30 giorni di calendario; l'eventuale rigetto deve essere motivato. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su istanza debitamente motivata, fino a 60 giorni di calendario, a meno che la normativa nazionale dello Stato richiedente non fissi per il trattenimento una durata massima pari o inferiore a 60 giorni. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato. 3.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.
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Termini (Art. 8 Decisione (UE) 2010/649) — Testo vigente | Portale Normativo