Art. 5
Domanda di riammissione
In vigore dal 7 ott 2010
1. La domanda di riammissione contiene le seguenti informazioni:
a)
i dati della persona da riammettere (ad es. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e ultimo luogo di residenza);
b)
l'indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova prima facie della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, e dell'ingresso e del soggiorno illegali.
2. Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:
a)
una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da riammettere può aver bisogno di assistenza o di cure;
b)
tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per la singola riammissione.
3. Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato V del presente accordo.
Storico versioni
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