Art. 6

In vigore dal 7 ott 2010
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Luxembourg, addì 7 ottobre 2010. Per il Consiglio Il presidente M. WATHELET (1)  La data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ACCORDO tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare LE ALTE PARTI CONTRAENTI, LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la «Comunità», e LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN, di seguito denominata «Pakistan», di seguito denominate anche «Parte» singolarmente e «Parti» collettivamente, DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina; DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nei territori dell’Ucraina o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione; SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri dell’Unione europea e del Pakistan derivanti dal diritto internazionale; CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e tutti gli atti adottati in virtù di detto titolo, non si applicano al Regno di Danimarca, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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Art. 6 Decisione (UE) 2010/649 — Testo vigente | Portale Normativo