Art. 6
In vigore dal 7 ott 2010
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Luxembourg, addì 7 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET
(1) La data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
LA COMUNITÀ EUROPEA,
di seguito denominata la «Comunità»,
e
LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN,
di seguito denominata «Pakistan»,
di seguito denominate anche «Parte» singolarmente e «Parti» collettivamente,
DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;
DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nei territori dell’Ucraina o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;
SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri dell’Unione europea e del Pakistan derivanti dal diritto internazionale;
CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e tutti gli atti adottati in virtù di detto titolo, non si applicano al Regno di Danimarca,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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