Art. 2
Riammissione dei cittadini
In vigore dal 7 ott 2010
1. Lo Stato richiesto riammette nel suo territorio, su istanza dello Stato richiedente, tutti i cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato, conformemente all’ del presente accordo, che sono cittadini dello Stato richiesto.
2. Se del caso, lo Stato richiesto rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio, lo Stato richiesto rilascia entro 14 giorni un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.
Storico versioni
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