Art. 6
Mezzi di prova della cittadinanza
In vigore dal 7 ott 2010
1. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.
2. La prova della cittadinanza ai sensi dell’, paragrafo 1, può essere basata sui documenti elencati nell’allegato I del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto e lo Stato richiedente riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
3. La prova della cittadinanza, ai sensi dell’, paragrafo 1, può essere basata anche sui documenti elencati nell’allegato II del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto avvia la procedura per accertare la cittadinanza dell'interessato.
4. Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati I o II, l'autorità competente dello Stato richiedente e la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto prendono, se richieste, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere.
Storico versioni
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