Art. 11
Principi
In vigore dal 7 ott 2010
1. Lo Stato richiesto può autorizzare il transito di un cittadino di paesi terzi o di un apolide quando non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione dopo avere accertato, sulla base di prove scritte, che lo Stato di destinazione si è impegnato a riammettere l'interessato.
2. Lo Stato richiesto può revocare l'autorizzazione qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In questi casi lo Stato richiedente reintegra il cittadino di paesi terzi o l'apolide a proprie spese.
Storico versioni
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