Art. 13

Costi di trasporto e di transito

In vigore dal 7 ott 2010
Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi. In caso di riammissione indebita, ai sensi dell', queste spese sono a carico dello Stato che deve reintegrare l'interessato. SEZIONE V PROTEZIONE DEI DATI E CONFORMITÀ AGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE
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Costi di trasporto e di transito (Art. 13 Decisione (UE) 2010/649) — Testo vigente | Portale Normativo