Art. 17
Protocolli di attuazione
In vigore dal 7 ott 2010
1. Il Pakistan e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:
a)
la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;
b)
le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;
c)
mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da I a IV del presente accordo.
2. I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione di cui all'.
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