Art. 17

Protocolli di attuazione

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Il Pakistan e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti: a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto; b) le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi; c) mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da I a IV del presente accordo. 2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione di cui all'.
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