Art. 18
Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri
In vigore dal 7 ott 2010
Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’ tra i singoli Stati membri e il Pakistan, in quanto incompatibili con il presente accordo.
SEZIONE VII
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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