Art. 14
Dati personali
In vigore dal 7 ott 2010
1. Si procede al trattamento dei dati personali solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti del Pakistan e degli Stati membri. Ai fini del presente articolo valgono le definizioni di cui all' della direttiva 95/46/CE (1). Quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, a disciplinare il trattamento dei dati personali sono la direttiva 95/46/CEe la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa, comprese le norme sul trasferimento dei dati personali ai paesi terzi.
2. Inoltre, al trattamento dei dati personali per l'applicazione del presente accordo, e in particolare alla trasmissione di tali dati dal Pakistan ad uno Stato membro e viceversa, si applicano i seguenti principi:
a)
i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
b)
i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;
c)
i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:
—
gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),
—
la carta di identità o il passaporto (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),
—
gli scali e gli itinerari,
—
altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;
d)
i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;
e)
i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;
f)
sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;
g)
su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
h)
i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
i)
l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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