Art. 21
Allegati
In vigore dal 7 ott 2010
Gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante del presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemilanove, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Ислямска република Пакистан
Por la República Islámica de Pakistán
Za Pákistánskou islámskou republiku
For Den Islamiske Republik Pakistan
Für die Islamische Republik Pakistan
Pakistani Islamivabariigi nimel
Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν
For the Islamic Republic of Pakistan
Pour la République islamique du Pakistan
Per la Repubblica islamica del Pakistan
Pakistānas Islāma Republikas vārdā
Pakistano Islamo Respublikos vardu
A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan
Voor de Islamitische Republiek Pakistan
W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu
Pela República Islâmica do Paquistão
Pentru Republica Islamică Pakistan
Za Pakistanskú islamskú republiku
Za Islamsko republiko Pakistan
Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta
För Islamiska republiken Pakistan
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
ALLEGATO I
Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una prova della cittadinanza (, paragrafo 1, in combinato disposto con l', paragrafo 2)
—
Passaporti autentici di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),
—
carte di identità nazionale elettroniche,
—
certificati di cittadinanza autentici.
ALLEGATO II
Elenco comune dei documenti la cui presentazione avvia la procedura per accertare la cittadinanza (, paragrafo 1, in combinato disposto con l', paragrafo 3)
—
Impronte digitali o altri dati biometrici,
—
carte di identità nazionali temporanee e provvisorie, carte d’identità militari e certificati di nascita rilasciati dal governo della Parte richiesta,
—
fotocopia (1) di tutti i documenti elencati nell’allegato I del presente accordo,
—
patenti di guida o loro fotocopia (1),
—
fotocopia (1) di altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza (per esempio, certificati di nascita),
—
licenze, registri navali, licenze degli skipper o loro fotocopia (1),
—
dichiarazioni dell'interessato.
(1) Ai fini del presente allegato, per «fotocopie» si intendono quelle autenticate ufficialmente dalle autorità del Pakistan o degli Stati membri.
ALLEGATO III
Elenco comune dei documenti considerati quali mezzi di prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (, paragrafo 1, in combinato disposto con l', paragrafo 1)
—
Timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato,
—
visto e/o autorizzazione di soggiorno in corso di validità rilasciati dallo Stato richiesto.
ALLEGATO IV
Elenco comune dei documenti considerati quali mezzi di prova per avviare le verifiche per la riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi ( in combinato disposto con l', paragrafo 2)
—
Dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera, o da altri testimoni in buona fede (per esempio, il personale delle compagnie aeree) dell'attraversamento del confine da parte della persona in questione,
—
descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato,
—
informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR),
—
relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari,
—
dichiarazioni dell’interessato,
—
scontrini nominativi, certificati e note di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, etc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto,
—
biglietti nominativi di viaggio e/o liste di passeggeri via aerea o via mare attestanti l’itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto,
—
informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi.
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL', LETTERA f)
Ai fini dell', lettera f), le Parti convengono che non rientrano nella definizione di autorizzazione di soggiorno i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di autorizzazione di soggiorno.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL', PARAGRAFO 1
Le Parti prendono atto che, conformemente alla vigente legge pakistana sulla cittadinanza del 1951 e alle sue norme di attuazione, un cittadino pakistano non può rinunciare alla cittadinanza senza avere acquisito o ottenuto un documento valido che attesti la concessione della cittadinanza di un altro Stato.
Le Parti convengono di consultarsi ove e quando necessario.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'
Con riguardo all', in linea di principio le Parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paesi terzi o l'apolide che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di ingresso e di soggiorno nei rispettivi territori.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL', PARAGRAFO 1, LETTERA b)
Le Parti decidono che il semplice transito aeroportuale in un paese terzo non vada inteso nel senso di «essere transitato in un altro paese» ai fini delle presenti disposizioni.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL', PARAGRAFO 2
Le Parti convengono che, per quanto riguarda le domande di riammissione presentate dagli Stati membri che prevedono per il trattenimento una durata massima pari o inferiore a 30 giorni, il termine di 30 giorni di calendario di cui all', paragrafo 2, comprende, in caso di accoglimento della domanda di riammissione, il rilascio del documento di viaggio necessario per la riammissione ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 4, dell'accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DEL PAKISTAN SULLA MIGRAZIONE REGOLARE
Tenuto conto dell'interesse del Pakistan per le opportunità di migrazione regolare offerte dagli Stati membri dell'Unione europea, le Parti convengono che l'applicazione del presente accordo contribuirà ad incoraggiare i singoli Stati membri ad offrire opportunità di migrazione regolare ai cittadini pakistani. In questo contesto, la Commissione europea invita gli Stati membri ad avviare, conformemente alle legislazioni nazionali, un dialogo con il Pakistan sulle possibilità offerte ai suoi cittadini di immigrare regolarmente nei loro territori.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ASSISTENZA TECNICA
Le Parti si impegnano ad attuare il presente accordo basato sui principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra il Pakistan e l'Unione europea.
In questo contesto, l'Unione europea sosterrà il Pakistan nell'attuazione di tutte le componenti del presente accordo, soprattutto quelle del reinsediamento e del benessere delle persone riammesse, attraverso i programmi di assistenza della Comunità, in particolare Aeneas.
In linea di principio, tale sostegno può servire anche a favorire i legami tra migrazione e sviluppo, a organizzare e promuovere la migrazione economica regolare, a gestire quella irregolare, e a proteggere i migranti dallo sfruttamento e dall'esclusione.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA
Le Parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che il Pakistan e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA
Le Parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che il Pakistan concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AD UN DIALOGO GLOBALE SULLA GESTIONE DELLA MIGRAZIONE
Le Parti si impegnano ad avviare un dialogo globale sulla gestione della migrazione nell'ambito del comitato misto da istituire nel quadro dell'accordo di cooperazione di terza generazione tra la CE e il Pakistan. Il dialogo verterà sulla politica dei visti per facilitare gli scambi tra i popoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:649:oj#art-21