Art. 20
Entrata in vigore, durata e denuncia
In vigore dal 7 ott 2010
1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle loro rispettive procedure.
2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Fatti salvi gli obblighi delle Parti di reintegrare i propri cittadini nel quadro del diritto internazionale consuetudinario, il presente accordo e i protocolli di attuazione si applicano a coloro che hanno fatto ingresso nei territori del Pakistan e degli Stati membri dopo la loro entrata in vigore.
4. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dandone notifica ufficiale all’altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.
Storico versioni
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