Art. 16
Comitato misto di riammissione
In vigore dal 7 ott 2010
1. Le Parti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:
a)
controllare l’applicazione del presente accordo;
b)
stabilire le modalità tecniche di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo, comprese le modifiche degli allegati III e IV;
c)
procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dal Pakistan a norma dell’;
d)
proporre modifiche del presente accordo e degli allegati I e II.
2. Le decisioni del comitato sono prese all'unanimità e attuate di conseguenza.
3. Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e del Pakistan. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.
4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle Parti, in genere ogni anno.
5. Le controversie che non possono essere risolte dal comitato sono oggetto di consultazioni tra le Parti.
6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno e stabilisce una lingua di lavoro comune per entrambe le Parti.
Storico versioni
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