Art. 12
Procedura di transito
In vigore dal 7 ott 2010
1. La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:
a)
tipo di transito, altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale;
b)
dati dell’interessato (ad es. nome, cognome, data di nascita e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio);
c)
valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;
un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato VI del presente accordo.
2. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro 14 giorni di calendario e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione.
3. In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.
4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo, conformemente alle proprie norme e leggi.
SEZIONE IV
COSTI
Storico versioni
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