Art. 9
Modalità di trasferimento e modi di trasporto
In vigore dal 7 ott 2010
Prima di trasferire una persona, le autorità competenti del Pakistan e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, eventuali scorte e modi di trasporto.
Storico versioni
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