Art. 10

Riammissione indebita

In vigore dal 7 ott 2010
Il Pakistan reintegra senza indugio chiunque sia stato riammesso da uno Stato membro e uno Stato membro reintegra senza indugio chiunque sia stato riammesso dal Pakistan se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli del presente accordo. In questi casi le autorità competenti del Pakistan e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili sull’identità, sulla cittadinanza e sulla via di transito effettive dell’interessato. SEZIONE III OPERAZIONI DI TRANSITO
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Riammissione indebita (Art. 10 Decisione (UE) 2010/649) — Testo vigente | Portale Normativo