Art. 7

Mezzi di prova riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato III del presente accordo. Tali prove non possono essere basate su documenti falsi, ma su elementi riconosciuti reciprocamente dallo Stato richiesto e dallo Stato richiedente. 2.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’, paragrafo 1, possono essere dimostrate anche con i mezzi di prova elencati nell’allegato IV del presente accordo. Se vengono presentati tali mezzi di prova, lo Stato richiesto li considera sufficienti per avviare le verifiche per la riammissione. 3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurino il visto o altra autorizzazione di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Può costituire prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di soggiorno necessari.
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Mezzi di prova riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi (Art. 7 Decisione (UE) 2010/649) — Testo vigente | Portale Normativo