Art. 3
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
In vigore dal 7 ott 2010
1. Lo Stato richiesto riammette, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, il cittadino di paesi terzi e l'apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso o soggiorno in vigore nel territorio dello Stato richiedente, purché
a)
possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un’autorizzazione di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto, oppure
b)
sia entrato nel territorio dello Stato richiedente in modo irregolare direttamente dal territorio dello Stato richiesto. Ai sensi del presente comma, con persona proveniente direttamente dal territorio dello Stato richiesto si intende chi sia giunto nel territorio dello Stato richiedente, oppure, se lo Stato richiesto è il Pakistan, nel territorio degli Stati membri, via mare o per via aerea senza essere transitato in un altro paese.
2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:
a)
il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure
b)
lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di soggiorno, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di durata superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto.
3. Se lo Stato richiesto è uno Stato membro, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.
4. Se del caso, lo Stato richiesto rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio, lo Stato richiesto rilascia entro 14 giorni di calendario un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.
SEZIONE II
PROCEDURA DI RIAMMISSIONE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:649:oj#art-3-8