Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «cittadino di paesi terzi»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, del trattato; 2) «visto»: autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini: a) del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri; b) del transito nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri; 3) «visto uniforme»: visto valido per l’intero territorio degli Stati membri; 4) «visto con validità territoriale limitata»: visto valido per il territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti gli Stati membri; 5) «visto di transito aeroportuale»: visto valido per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri; 6) «visto adesivo»: formato uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (18); 7) «documento di viaggio riconosciuto»: documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell’apposizione di visti; 8) «foglio separato per l’apposizione del visto»: modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (19); 9) «consolato»: rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, abilitata a rilasciare visti e diretta da un funzionario consolare di carriera, quale definita dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963; 10) «domanda»: domanda di visto; 11) «intermediari commerciali»: agenzie amministrative private, società di trasporto o agenzie di viaggio (operatori turistici o venditori).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:810:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo