Art. 4
Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande
In vigore dal 13 lug 2009
Autorità competenti interessate dalle procedure connesse alle domande
1. Le domande sono esaminate dai consolati, i quali decidono sul merito.
2. In deroga al paragrafo 1, le domande possono essere esaminate alle frontiere esterne degli Stati membri dalle autorità responsabili dei controlli sulle persone a norma dell’ e dell’, le quali decidono sul merito.
3. Nei territori d’oltremare non europei degli Stati membri, le domande possono essere esaminate dalle autorità designate dallo Stato membro interessato, le quali decidono sul merito.
4. Uno Stato membro può chiedere di coinvolgere autorità diverse da quelle designate ai paragrafi 1 e 2 nell’esame delle domande e nelle decisioni sul merito.
5. Uno Stato membro può chiedere di essere consultato o informato da un altro Stato membro a norma degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:810:oj#art-4