Art. 22
Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri
In vigore dal 13 lug 2009
Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri
1. Uno Stato membro può chiedere che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali nel corso dell’esame di domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si applica alle domande di visto di transito aeroportuale.
2. Le autorità centrali consultate danno una risposta definitiva entro sette giorni di calendario dalla consultazione. La mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell’ambito della cooperazione locale Schengen all’interno della giurisdizione interessata.
4. La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche.
5. A decorrere dalla data di sostituzione della rete di consultazione Schengen di cui all’ del regolamento VIS, la consultazione preliminare è effettuata conformemente all’, paragrafo 2, di tale regolamento.
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