Art. 23
Decisione sulla domanda
In vigore dal 13 lug 2009
Decisione sulla domanda
1. La decisione sulla domanda è presa entro quindici giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell’.
2. Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di trenta giorni di calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato.
3. Se, in casi specifici, risultano necessari documenti supplementari, il termine può essere eccezionalmente prorogato fino a un massimo di sessanta giorni di calendario.
4. Salvo in caso di ritiro della domanda, è presa la decisione di:
a)
rilasciare un visto uniforme a norma dell’;
b)
rilasciare un visto con validità territoriale limitata a norma dell’;
c)
rifiutare il visto a norma dell’; o
d)
interrompere l’esame della domanda e trasmetterla alle autorità competenti dello Stato membro rappresentato a norma dell’, paragrafo 2.
L’impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali a norma dell’, paragrafo 7, lettera b), non influisce sul rilascio o sul rifiuto del visto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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