Art. 23

Decisione sulla domanda

In vigore dal 13 lug 2009
Decisione sulla domanda 1.   La decisione sulla domanda è presa entro quindici giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell’. 2.   Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di trenta giorni di calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato. 3.   Se, in casi specifici, risultano necessari documenti supplementari, il termine può essere eccezionalmente prorogato fino a un massimo di sessanta giorni di calendario. 4.   Salvo in caso di ritiro della domanda, è presa la decisione di: a) rilasciare un visto uniforme a norma dell’; b) rilasciare un visto con validità territoriale limitata a norma dell’; c) rifiutare il visto a norma dell’; o d) interrompere l’esame della domanda e trasmetterla alle autorità competenti dello Stato membro rappresentato a norma dell’, paragrafo 2. L’impossibilità fisica di rilevare le impronte digitali a norma dell’, paragrafo 7, lettera b), non influisce sul rilascio o sul rifiuto del visto.
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