Art. 19
Ricevibilità
In vigore dal 13 lug 2009
Ricevibilità
1. Il consolato competente verifica:
—
se la domanda è stata presentata entro il termine di cui all’, paragrafo 1,
—
se la domanda contiene gli elementi di cui all’, paragrafo 3, lettere da a) a c),
—
se sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente, e
—
se sono stati riscossi i diritti per i visti.
2. Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato:
—
segue le procedure di cui all’ del regolamento VIS, e
—
esamina ulteriormente la domanda.
I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell’, paragrafo 1, dell’ e dell’, paragrafi 5 e 6, del regolamento VIS.
3. Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato, senza indugio:
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restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente,
—
distrugge i dati biometrici raccolti,
—
rimborsa i diritti per i visti, e
—
non esamina la domanda.
4. A titolo di deroga, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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