Art. 19

Ricevibilità

In vigore dal 13 lug 2009
Ricevibilità 1.   Il consolato competente verifica: — se la domanda è stata presentata entro il termine di cui all’, paragrafo 1, — se la domanda contiene gli elementi di cui all’, paragrafo 3, lettere da a) a c), — se sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente, e — se sono stati riscossi i diritti per i visti. 2.   Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato: — segue le procedure di cui all’ del regolamento VIS, e — esamina ulteriormente la domanda. I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell’, paragrafo 1, dell’ e dell’, paragrafi 5 e 6, del regolamento VIS. 3.   Se il consolato competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato, senza indugio: — restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente, — distrugge i dati biometrici raccolti, — rimborsa i diritti per i visti, e — non esamina la domanda. 4.   A titolo di deroga, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale.
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Ricevibilità (Art. 19 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo