Art. 9
Modalità pratiche per la presentazione delle domande
In vigore dal 13 lug 2009
Modalità pratiche per la presentazione delle domande
1. Le domande vanno presentate non prima di tre mesi dall’inizio del viaggio previsto. I titolari di un visto per ingressi multipli possono presentare la domanda prima della scadenza del visto valido per un periodo di almeno sei mesi.
2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. L’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento.
3. In giustificati casi d’urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l’appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.
4. Le domande possono essere presentate presso il consolato dal richiedente o da intermediari commerciali accreditati come previsto all’, paragrafo 1, fatto salvo l’, o in conformità degli o 43.
Storico versioni
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