Art. 42

Ricorso ai consoli onorari

In vigore dal 13 lug 2009
Ricorso ai consoli onorari 1.   I consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all’, paragrafo 6. Sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 2.   Qualora il console onorario non sia funzionario di uno Stato membro, lo svolgimento di tali compiti è conforme ai requisiti riportati nell’allegato X, fatta eccezione per le disposizioni di cui alla parte D, lettera c), di detto allegato. 3.   Qualora il console onorario sia funzionario di uno Stato membro, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicati requisiti comparabili a quelli che verrebbero applicati se i compiti fossero svolti dal suo consolato.
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Ricorso ai consoli onorari (Art. 42 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo