Art. 43
Cooperazione con fornitori esterni di servizi
In vigore dal 13 lug 2009
Cooperazione con fornitori esterni di servizi
1. Gli Stati membri si adoperano per cooperare con un fornitore esterno di servizi assieme a uno o più Stati membri, fatte salve le norme in materia di appalti pubblici e concorrenza.
2. La cooperazione con un fornitore esterno di servizi si basa su uno strumento giuridico conforme ai requisiti riportati nell’allegato X.
3. Gli Stati membri si scambiano informazioni, nel quadro della cooperazione locale Schengen, sulla selezione dei fornitori esterni di servizi e sulla definizione delle modalità e delle condizioni dei rispettivi strumenti giuridici.
4. L’esame delle domande, i colloqui (se del caso), la decisione sulle domande e la stampa e l’apposizione dei visti adesivi competono esclusivamente al consolato.
5. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L’accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato.
6. Un fornitore esterno di servizi può essere autorizzato a svolgere uno o più dei seguenti compiti:
a)
fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto e sui moduli di domanda;
b)
informare il richiedente dei documenti giustificativi richiesti, sulla scorta di una lista di controllo;
c)
raccogliere dati e domande (fra cui gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato;
d)
riscuotere i diritti per i visti;
e)
gestire gli appuntamenti dei richiedenti che devono presentarsi di persona al consolato o presso il fornitore esterno di servizi;
f)
ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la notificazione del rifiuto, presso il consolato e restituirli al richiedente.
7. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro o gli Stati membri interessati verificano la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa, comprese le licenze necessarie, l’iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari, e si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.
8. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono affinché il fornitore esterno di servizi selezionato rispetti le modalità e le condizioni che lo riguardano nello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.
9. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità per l’ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati nel trattamento dei dati e sono controllati conformemente all’ della direttiva 95/46/CE.
La cooperazione con un fornitore esterno di servizi non limita o esclude responsabilità derivanti dalla legislazione nazionale dello Stato membro o degli Stati membri interessati per le violazioni degli obblighi concernenti i dati personali dei richiedenti e lo svolgimento di uno o più dei compiti di cui al paragrafo 6. La presente disposizione non pregiudica eventuali azioni che possono essere intraprese contro il fornitore esterno di servizi in base alla legislazione nazionale del paese terzo interessato.
10. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati assicurano la formazione del fornitore esterno di servizi corrispondente alla conoscenza necessaria per fornire un servizio adeguato e informazioni sufficienti ai richiedenti.
11. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sorvegliano strettamente l’esecuzione dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2 e verificano in particolare:
a)
le informazioni generali sui requisiti per ottenere un visto e sui moduli di domanda date dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti;
b)
tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall’alterazione, dall’accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;
c)
la raccolta e trasmissione degli identificatori biometrici;
d)
le misure adottate per assicurare l’osservanza delle norme sulla protezione dei dati.
A tal fine il consolato o i consolati dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi.
12. Nell’eventualità che cessi la cooperazione con qualsiasi fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.
13. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia dello strumento giuridico di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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