Art. 44
Cifratura e trasferimento sicuro di dati
In vigore dal 13 lug 2009
Cifratura e trasferimento sicuro di dati
1. Nel caso di accordi di rappresentanza tra Stati membri e di cooperazione di Stati membri con un fornitore esterno di servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione.
2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura di dati da trasmettere per via elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono allo Stato membro rappresentante o al fornitore esterno di servizi o al console onorario di trasferire dati per via elettronica.
In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri rappresentati o lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, ad esempio ricorrendo a operatori con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili stabiliti nel paese terzo in questione.
3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.
4. Gli Stati membri o la Comunità si adoperano per raggiungere un accordo con i paesi terzi interessati al fine di revocare il divieto della cifratura dei dati da trasferire per via elettronica dalle autorità dello Stato membro rappresentante alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri rappresentati o dal fornitore esterno di servizi o dal console onorario alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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