Art. 45

Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali

In vigore dal 13 lug 2009
Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali 1.   Gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali per la presentazione delle domande, fatta eccezione per la raccolta di identificatori biometrici. 2.   Tale cooperazione è basata sulla concessione di un accreditamento da parte delle pertinenti autorità degli Stati membri. L’accreditamento, in particolare, è basato sulla verifica dei seguenti aspetti: a) situazione attuale dell’intermediario commerciale: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti con le banche; b) contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati membri che offrono alloggio e altri servizi nell’ambito di un viaggio combinato; c) contratti con le compagnie di trasporto, che devono comprendere un viaggio di andata nonché un viaggio di ritorno garantito e chiuso. 3.   Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l’accertamento dei viaggi e dei pernottamenti, la verifica che l’assicurazione sanitaria di viaggio stipulata sia adeguata e copra i singoli viaggiatori e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo. 4.   Nell’ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo uno scambio di informazioni sulla prestazione degli intermediari commerciali accreditati sulle irregolarità riscontrate e sul rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari commerciali e sulle frodi riscontrate nella documentazione di viaggio e il mancato svolgimento del viaggio programmato. 5.   Nell’ambito della cooperazione locale Schengen ha luogo lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accreditati dai consolati o ai quali essi abbiano ritirato l’accreditamento, con l’informazione, in quest’ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro. Ogni consolato assicura l’informazione dei cittadini in merito all’elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui è stabilita la cooperazione.
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Cooperazione degli Stati membri con intermediari commerciali (Art. 45 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo