Art. 47

Informazioni al pubblico

In vigore dal 13 lug 2009
Informazioni al pubblico 1.   Le autorità centrali e i consolati degli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di visto, in particolare: a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda; b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile; c) dove poter presentare domanda (al consolato competente, a un centro comune per la presentazione delle domande di visto o a un fornitore esterno di servizi); d) gli intermediari commerciali accreditati; e) il fatto che il timbro di cui all’ non ha effetti giuridici; f) i termini per l’esame delle domande di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3; g) paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di cittadini sono oggetto di consultazione preliminare o informazione; h) che eventuali decisioni negative relative alle domande devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare i motivi su cui si basano e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con le informazioni riguardo alle procedure cui attenersi in caso di ricorso, compresa l’autorità giudiziaria competente, nonché i termini per presentarlo; i) che il semplice possesso di un visto non conferisce automaticamente il diritto di ingresso e che i titolari di un visto sono invitati a dimostrare di soddisfare le condizioni di ingresso alla frontiera esterna, di cui all’ del codice frontiere Schengen. 2.   Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all’ prima della loro entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:810:oj#art-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni al pubblico (Art. 47 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo