Art. 5
Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni sul merito
In vigore dal 13 lug 2009
Stato membro competente per l’esame delle domande e per le decisioni sul merito
1. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito è:
a)
lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione del viaggio o dei viaggi;
b)
se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno; oppure
c)
qualora non possa essere determinata la destinazione principale, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
2. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto uniforme ai fini del transito e per la decisione sul merito è:
a)
in caso di transito attraverso un solo Stato membro, lo Stato membro interessato; oppure
b)
in caso di transito attraverso più Stati membri, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende cominciare il transito.
3. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di visto di transito aeroportuale e per la decisione sul merito è:
a)
in caso di un singolo transito aeroportuale, lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto di transito; oppure
b)
in caso di transito aeroportuale, duplice o multiplo lo Stato membro nel cui territorio è situato l’aeroporto del primo transito.
4. Gli Stati membri cooperano per evitare situazioni in cui una domanda non possa formare oggetto di esame e di decisione qualora lo Stato membro competente ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 non sia né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente presenta la domanda a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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