Art. 6

Competenza territoriale consolare

In vigore dal 13 lug 2009
Competenza territoriale consolare 1.   Una domanda è esaminata e la decisione sul merito è presa dal consolato dello Stato membro competente nella cui giurisdizione il richiedente risiede legalmente. 2.   Un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito a una domanda di un cittadino di un paese terzo presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione se il richiedente ha giustificato la domanda presso detto consolato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:810:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Competenza territoriale consolare (Art. 6 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo