Art. 3

Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale

In vigore dal 13 lug 2009
Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale 1.   I cittadini dei paesi terzi figuranti nell’elenco di cui all’allegato IV devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri. 2.   In casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali, singoli Stati membri possono richiedere ai cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul loro territorio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali decisioni prima della relativa entrata in vigore nonché la revoca dell’obbligo del visto di transito aeroportuale. 3.   Nell’ambito del comitato di cui all’, paragrafo 1, tali comunicazioni sono riesaminate annualmente allo scopo di trasferire il paese terzo interessato nell’elenco di cui all’allegato IV. 4.   Se il paese terzo non è trasferito nell’elenco di cui all’allegato IV, lo Stato membro interessato, purché le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, può mantenere o revocare l’obbligo del visto di transito aeroportuale. 5.   Sono esentate dall’obbligo di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 le seguenti categorie di persone: a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro; b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di soggiorno validi, menzionati nell’allegato V, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d’America, che garantiscono il ritorno incondizionato del titolare; c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto; d) i familiari di cittadini dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, lettera a); e) i titolari di passaporti diplomatici; f) i membri dell’equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale.
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Cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto di transito aeroportuale (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo