Art. 7

Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro

In vigore dal 13 lug 2009
Competenza a rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro I cittadini di paesi terzi legalmente presenti nel territorio di uno Stato membro e che devono essere in possesso di un visto per entrare nel territorio di uno o più altri Stati membri presentano la domanda presso il consolato dello Stato membro competente ai sensi dell’, paragrafi 1 o 2.
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