Art. 8
Accordi di rappresentanza
In vigore dal 13 lug 2009
Accordi di rappresentanza
1. Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell’ ai fini dell’esame delle domande e del rilascio dei visti per conto di tale Stato. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.
2. Quando il consolato dello Stato membro rappresentante intende rifiutare un visto, inoltra la domanda alle autorità competenti dello Stato membro rappresentato affinché queste possano adottare la decisione finale in merito alla domanda entro i termini stabiliti all’, paragrafi 1, 2 o 3.
3. La raccolta e la trasmissione delle pratiche e dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.
4. Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale contenente i seguenti elementi:
a)
specifica la durata di tale rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;
b)
può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere disposizioni relative a locali, al personale e al versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato;
c)
può stabilire che le domande di determinate categorie di cittadini di paesi terzi devono essere trasmesse dallo Stato membro rappresentante alle autorità centrali dello Stato membro rappresentato per una consultazione preliminare, come previsto dall’;
d)
in deroga al paragrafo 2, può autorizzare il consolato dello Stato membro rappresentante a rifiutare il rilascio di un visto dopo l’esame della domanda.
5. Gli Stati membri che non hanno un proprio consolato in un paese terzo si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in tale paese.
6. Per evitare che un’infrastruttura di trasporto carente o lunghe distanze in una regione o area geografica specifica richiedano uno sforzo sproporzionato da parte dei richiedenti per avere accesso a un consolato, gli Stati membri che non hanno una proprio consolato in tale regione o area si adoperano per concludere accordi di rappresentanza con Stati membri che hanno consolati in quella regione o area.
7. Lo Stato membro rappresentato comunica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione prima che essi entrino in vigore o siano cessati.
8. Contemporaneamente, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri, sia la delegazione della Commissione nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della cessazione di tali accordi prima che essi entrino in vigore o siano cessati
9. Se il consolato dello Stato membro rappresentante decide di cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all’, o con intermediari commerciali accreditati, come previsto all’, tale cooperazione include le domande contemplate dagli accordi di rappresentanza. Le autorità centrali dello Stato membro rappresentato sono informate in anticipo dei termini di tale cooperazione.
Storico versioni
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