Art. 49

Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici

In vigore dal 13 lug 2009
Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici Gli Stati membri che ospitano i Giochi olimpici e paraolimpici applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti come indicato all’allegato XI.
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Regimi relativi ai Giochi olimpici e paraolimpici (Art. 49 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo