Art. 50

Modifiche degli allegati

In vigore dal 13 lug 2009
Modifiche degli allegati Misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e recanti modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e XII, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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