Art. 50
Modifiche degli allegati
In vigore dal 13 lug 2009
Modifiche degli allegati
Misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e recanti modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e XII, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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