Art. 48

Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri

In vigore dal 13 lug 2009
Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri 1.   Onde garantire un’applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti tenendo conto, all’occorrenza, delle circostanze locali, i consolati degli Stati membri e la Commissione cooperano all’interno di ogni giurisdizione e valutano la necessità di stabilire, in particolare: a) un elenco armonizzato di documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell’ e dell’allegato II; b) criteri comuni per l’esame delle domande in relazione alle deroghe al pagamento dei diritti per i visti a norma dell’, paragrafo 5, e agli aspetti legati alla traduzione del modulo di domanda a norma dell’, paragrafo 5; c) un elenco esaustivo e regolarmente aggiornato dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante. Qualora la valutazione svolta nell’ambito della cooperazione locale Schengen confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a c), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   Nell’ambito della cooperazione locale Schengen è stabilita una scheda informativa comune sui visti uniformi, sui visti con validità territoriale limitata e sui visti di transito aeroportuale, vale a dire i diritti che il visto comporta e le condizioni per richiederlo, incluso, se del caso, l’elenco di documenti giustificativi di cui al paragrafo 1, lettera a). 3.   Nel quadro della cooperazione locale Schengen sono scambiate le seguenti informazioni: a) statistiche mensili sui visti uniformi, sui visti con validità territoriale limitata e sui visti di transito aeroportuale, così come sul numero di visti rifiutati; b) in relazione alla valutazione dei rischi migratori e/o per la sicurezza, informazioni concernenti: i) la struttura socioeconomica del paese ospitante; ii) le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l’assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite; iii) l’impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati; iv) le reti di immigrazione illegale; v) i rifiuti di visto; c) informazioni sulla cooperazione con le compagnie di trasporto; d) informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un’adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso. 4.   Sono organizzate su base regolare fra gli Stati membri e la Commissione riunioni di cooperazione locale Schengen per trattare specificamente questioni operative relative all’applicazione della politica comune in materia di visti. Queste riunioni sono convocate nella giurisdizione dalla Commissione, se non diversamente convenuto su richiesta della Commissione stessa. Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione locale Schengen possono essere organizzate riunioni monotematiche e possono essere costituiti sottogruppi. 5.   Relazioni sintetiche delle riunioni di cooperazione locale Schengen sono stilate regolarmente e diffuse a livello locale. La Commissione può delegare la stesura delle relazioni a uno Stato membro. I consolati di ciascuno Stato membro inoltrano le relazioni alle proprie autorità centrali. In base a queste relazioni la Commissione stila una relazione annuale per ogni giurisdizione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   Rappresentanti dei consolati degli Stati membri che non applicano l’acquis comunitario in relazione ai visti, o di paesi terzi, possono essere invitati ad hoc a partecipare alle riunioni ai fini dello scambio di informazioni su questioni attinenti ai visti.
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Cooperazione locale Schengen fra i consolati degli Stati membri (Art. 48 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo