Art. 20

Timbro indicante la ricevibilità di una domanda

In vigore dal 13 lug 2009
Timbro indicante la ricevibilità di una domanda 1.   Se una domanda è ricevibile, il consolato competente appone un timbro sul documento di viaggio del richiedente. Il timbro è conforme al modello figurante nell’allegato III ed è apposto conformemente alle disposizioni di tale allegato. 2.   I passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali e speciali non vengono timbrati. 3.   Le disposizioni del presente articolo si applicano ai consolati degli Stati membri fino alla data della piena entrata in funzione del VIS in tutte le regioni a norma dell’ del regolamento VIS.
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Timbro indicante la ricevibilità di una domanda (Art. 20 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo