Art. 18
Accertamento della competenza consolare
In vigore dal 13 lug 2009
Accertamento della competenza consolare
1. Quando è presentata una domanda, il consolato verifica la propria competenza a esaminarla e a decidere sul merito alla stessa a norma degli .
2. Se il consolato non è competente, restituisce senza indugio il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente, rimborsa i diritti per i visti e indica il consolato competente.
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