Art. 17
Diritti per servizi prestati
In vigore dal 13 lug 2009
Diritti per servizi prestati
1. Diritti per servizi addizionali possono essere riscossi dal fornitore esterno di servizi di cui all’. I diritti per servizi prestati sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi nello svolgere uno o più dei compiti di cui all’, paragrafo 6.
2. L’importo dei diritti per servizi prestati è precisato nello strumento giuridico di cui all’, paragrafo 2.
3. Nell’ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri garantiscono che l’importo richiesto al richiedente rifletta debitamente i servizi offerti dal fornitore esterno di servizi e sia adattato in funzione delle circostanze locali. Inoltre, essi si propongono di armonizzare l’importo applicato per i servizi prestati.
4. Tale importo non supera la metà dell’importo del diritto per il visto di cui all’, paragrafo 1, indipendentemente dalle eventuali riduzioni o deroghe ai diritti per i visti di cui all’, paragrafi 2, 4, 5 e 6.
5. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente ai rispettivi consolati.
Storico versioni
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