Art. 17 · Diritti per servizi prestati

Art. 17

Diritti per servizi prestati

In vigore dal 13 lug 2009
Diritti per servizi prestati 1.   Diritti per servizi addizionali possono essere riscossi dal fornitore esterno di servizi di cui all’. I diritti per servizi prestati sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi nello svolgere uno o più dei compiti di cui all’, paragrafo 6. 2.   L’importo dei diritti per servizi prestati è precisato nello strumento giuridico di cui all’, paragrafo 2. 3.   Nell’ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri garantiscono che l’importo richiesto al richiedente rifletta debitamente i servizi offerti dal fornitore esterno di servizi e sia adattato in funzione delle circostanze locali. Inoltre, essi si propongono di armonizzare l’importo applicato per i servizi prestati. 4.   Tale importo non supera la metà dell’importo del diritto per il visto di cui all’, paragrafo 1, indipendentemente dalle eventuali riduzioni o deroghe ai diritti per i visti di cui all’, paragrafi 2, 4, 5 e 6. 5.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente ai rispettivi consolati.
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