Art. 16
Diritti per i visti
In vigore dal 13 lug 2009
Diritti per i visti
1. I richiedenti pagano diritti pari a 60 EUR.
2. Per i minori tra i sei e i dodici anni i diritti per i visti ammontano a 35 EUR.
3. I diritti per i visti sono riveduti periodicamente per tener conto delle spese amministrative.
4. I diritti per i visti non vengono riscossi per i richiedenti appartenenti a una delle categorie seguenti:
a)
minori di età inferiore ai sei anni;
b)
alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori che intraprendono soggiorni per motivi di studio o formazione pedagogica;
c)
ricercatori di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (21);
d)
rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.
5. Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto:
a)
i minori tra i sei e i dodici anni;
b)
i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;
c)
i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni.
Nell’ambito della cooperazione locale Schengen, gli Stati membri si adoperano per armonizzare l’applicazione di queste esenzioni.
6. In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d’interesse pubblico o per motivi umanitari.
7. I diritti per i visti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 3.
Se riscosso in una valuta diversa dall’euro, l’importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell’euro fissato dalla Banca centrale europea. L’importo riscosso può essere arrotondato e i consolati assicurano nell’ambito degli accordi di cooperazione locale Schengen che siano riscossi diritti simili.
8. Per tale pagamento il richiedente ottiene una ricevuta.
Storico versioni
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