Art. 21
Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio
In vigore dal 13 lug 2009
Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio
1. Nell’esaminare una domanda di visto uniforme viene accertato se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso di cui all’, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen ed è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.
2. Per ciascuna domanda viene consultato il VIS conformemente all’, paragrafo 2, e all’ del regolamento VIS. Gli Stati membri provvedono affinché siano pienamente utilizzati tutti i criteri di ricerca di cui all’ del regolamento VIS onde evitare respingimenti e identificazioni falsi.
3. Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d’ingresso, il consolato verifica:
a)
che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;
b)
la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto e che questi disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del soggiorno previsto sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
c)
se il richiedente è segnalato ai fini della non ammissione nel sistema d’informazione Schengen (SIS);
d)
che il richiedente non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’, punto 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, che non sia oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi;
e)
che il richiedente disponga di un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile.
4. Se del caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o da un titolo di soggiorno rilasciato da un altro Stato membro.
5. La valutazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno previsto si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen. La dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato può altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.
6. In sede di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato verifica, in particolare:
a)
che il documento di viaggio presentato non sia falso, contraffatto o alterato;
b)
i luoghi di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato e la coerenza dell’itinerario e del transito aeroportuale previsti;
c)
il giustificativo del proseguimento del viaggio verso la destinazione finale.
7. L’esame di una domanda si fonda, in particolare, sull’autenticità e l’affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.
8. Nel corso dell’esame di una domanda, i consolati possono, in casi giustificati, convocare il richiedente per un colloquio e richiedere documenti supplementari.
9. Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:810:oj#art-21