Art. 15

Assicurazione sanitaria di viaggio

In vigore dal 13 lug 2009
Assicurazione sanitaria di viaggio 1.   I richiedenti i visti uniformi per uno o due ingressi devono dimostrare di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d’urgenza o morte durante il loro soggiorno o i loro soggiorni nel territorio degli Stati membri. 2.   I richiedenti i visti uniformi per più di due ingressi («ingressi multipli») devono dimostrare di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del loro primo viaggio previsto. Dovranno inoltre firmare la dichiarazione, figurante nel modulo di domanda, con la quale affermano di essere consapevoli della necessità di avere un’assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi. 3.   L’assicurazione è valida per l’insieme del territorio degli Stati membri e copre il periodo complessivo di soggiorno o di transito previsto dell’interessato. La copertura minima ammonta a 30 000 EUR. Nel caso di rilascio di un visto con validità territoriale limitata che copre il territorio di più di uno Stato membro, la copertura assicurativa è valida almeno negli Stati membri interessati. 4.   I richiedenti sottoscrivono, in linea di principio, l’assicurazione nel paese di residenza. Qualora ciò non sia possibile essi cercano di contrarre un’assicurazione in qualsiasi altro paese. Se un’altra persona contrae un’assicurazione a nome del richiedente, si applicano le condizioni di cui al paragrafo 3. 5.   Nel valutare l’adeguatezza della copertura assicurativa, i consolati accertano se le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia di assicurazione siano riscuotibili negli Stati membri. 6.   L’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione può essere considerato come soddisfatto qualora si accerti che una copertura assicurativa adeguata è presumibile alla luce della situazione professionale del richiedente. L’esonero dalla dimostrazione di essere in possesso di un’assicurazione sanitaria di viaggio può interessare determinati gruppi professionali, quali i marittimi, già coperti da un’assicurazione sanitaria di viaggio per le loro attività professionali. 7.   I titolari di passaporti diplomatici sono esentati dall’obbligo di possedere un’assicurazione sanitaria di viaggio.
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